Whistleblowing - Segnalazione illeciti e irregolarità

Il sistema di Etra per la segnalazione di condotte illecite intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della società Etra Spa

Il regolamento di Etra Spa

COS'È IL WHISTLEBLOWING?

Il whistleblowing è uno strumento a disposizione dei dipendenti pubblici e privati che ha come obiettivo regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto “whistleblower” sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, prevedendo significative forme di tutela per chi effettua la segnalazione.

Il whistleblowing è regolato dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

A CHI È RIVOLTO?

La segnalazione di violazioni può essere effettuata dalla persona fisica che abbia acquisito informazioni sulle violazioni nel proprio contesto lavorativo e in particolare, per quanto riguarda Etra spa:

  • gli azionisti di Etra spa;
  • i componenti del Consiglio di Gestione di Etra spa;
  • i componenti del Consiglio di Sorveglianza di Etra spa;
  • i dirigenti di Etra spa;
  • i lavoratori subordinati di Etra spa;
  • i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione con la Società;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore Etra spa;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Etra spa;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Etra spa.

La segnalazione può essere effettuata dai predetti soggetti anche:

  • quando il rapporto giuridico con Etra spa non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con la Società se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

QUAL È L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE?

Le segnalazioni hanno ad oggetto le informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

COSA SI PUÒ SEGNALARE?

  • Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della Vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

COSA NON SI SEGNALA?

Le disposizioni del Whistleblowing non si applicano:

  • alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023;
  • alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

CONDIZIONI E MODALITÀ PER SEGNALARE

  • Ragionevolezza

    Al momento della segnalazione, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa
  • Modalità

    La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri indicati qui sotto.

QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE?

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

  1. una descrizione dettagliata dei fatti oggetto di segnalazione;
  2. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
  3. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che
  4. consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  5. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  6. l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
  8. le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;

Le segnalazioni anonime saranno presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza del segnalante.

QUALI SONO LE TUTELE?

Protezione della riservatezza delle persone segnalanti

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

PRIVACY

TUTELA DELLE RITORSIONI

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad Anac

La protezione si applica anche:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

CANALI DI SEGNALAZIONE

I canali di segnalazione sono:

  • il canale interno
  • il canale esterno (solo alle condizioni di cui sotto)
  • la divulgazione pubblica (solo alle condizioni di cui sotto)

Segnalazione tramite piattaforma

La Società offre la possibilità di effettuare una segnalazione tramite la Piattaforma Whistleblowing, accessibile via internet all’indirizzo 

Segnalazione tramite messaggio vocale

Il messaggio vocale WhatsApp può essere registrato al numero 3669282489.

Segnalazione tramite appuntamento

Potrà essere richiesto un appuntamento con l’RPCT alla seguente mail: anticorruzione@etraspa.it

Canale di segnalazione esterno (di ANAC)

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste nella comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato da ANAC.

La segnalazione esterna può essere effettuata se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal dlgs 24/2023;
  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING ETRA