Etra risponde agli utenti che hanno richiesto il rimborso dell'IVA sulla tariffa rifiuti - 10 maggio 2017

La valutazione delle richieste di rimborso/non applicazione dell’Iva sulla Tariffa Rifiuti ricevute, ad oggi non può trovare riscontro positivo. Come espresso dai lavori del convegno svoltosi a Vigonza il 05/05/2017, alla presenza di esperti giuristi tra cui il Consigliere di Cassazione Bruschetta, insieme con rappresentanti dei consumatori e di Utilitalia, l’attuale situazione giuridica/legislativa è molto complessa.

Se da un lato la giurisprudenza ad oggi ha interpretato la Tia, la vecchia Tariffa Rifiuti, come un tributo e pertanto l’Iva non sarebbe applicabile, d’altro lato l’Agenzia delle Entrate, sulla base di precisa normativa, esige il versamento dell’Iva.

Etra S.p.A. agisce da sostituto di imposta, incassa la quota derivante dall’IVA e la riversa direttamente all’Erario: quindi, seppur competente nel ricevere le richieste di rimborso dei Clienti, non può disporne l’esecuzione. 

Questa fase di stallo potrà essere risolta solo da un intervento da parte del legislatore o del Ministero delle Finanze. 

Dal canto suo Etra S.p.A. ha già provveduto ad interrompere i termini di prescrizione, presentando istanza di rimborso dell’IVA versata negli anni pregressi, dal 2006 fino ad oggi, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

Non appena Etra S.p.A. avrà nuove disposizioni da parte delle istituzioni competenti provvederà ad informare tempestivamente ed eventualmente a rimborsare tutti i clienti senza la necessità di ulteriori richieste.

 

Il servizio Clienti di Etra