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Comunicati stampa

Vince l'in house, il Tar dà ragione a Etra sulla gara di Asiago

Il presidente Andrea Levorato: «I giudici hanno ribadito il principio che non si può lasciare l’affidamento in proprio per soluzioni più costose»

Etra vince la causa contro il Comune di Asiago e nei confronti di Savi Servizi srl.

Il Tar del Veneto ha infatti pronunciato la sentenza con cui accoglie il ricorso della multiutility e annulla la delibera con la quale il Consiglio comunale asiaghese aveva indetto una gara d’appalto per la gestione del servizio rifiuti.

L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto proseguire l’affidamento del servizio in house, cioè in proprio, alla propria società Etra, scelta peraltro contestata giudizialmente da Savi.

Il 28 ottobre 2014, il Comune di Asiago, socio di Etra, decideva di indire una gara d’appalto per affidare il servizio rifiuti, senza neppure comunicarlo a Etra, decidendo perciò di non rinnovare l’incarico di Etra che sarebbe scaduto il 31 dicembre dello stesso anno.

Etra ricorreva e ora il Tribunale amministrativo regionale le dà ragione riconoscendo la virtuosità della gestione di Etra. “Tale società – si legge nella sentenza – offre in favore delle amministrazioni locali proprietarie della stessa una gestione dei servizi locali che, in quanto esercitata uniformemente e con le medesime modalità su tutto il territorio di riferimento, risulta essere particolarmente virtuosa dal punto di vista economico”.

Il Comune di Asiago, per contro, “ha omesso di svolgere le necessarie considerazioni di natura tecnico-economica, per le quali l’affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house in atto”.

«Questa sentenza è importantissima. – commenta Andrea Levorato, presidente di Etra – Il Tar ribadisce infatti un principio che sosteniamo da anni: l’in house è la soluzione virtuosa. L’affidamento diretto, come quello a Etra, ha caratteristiche di virtuosità che altri sistemi non possiedono. Ne consegue che il Comune socio che voglia rinunciare all’in house è tenuto a motivarlo approfonditamente, dimostrando che l’alternativa è più conveniente. La ratio appare evidente: il servizio rifiuti è pagato con soldi pubblici e i cittadini devono essere tutelati, cioè essere sicuri che il loro gestore sia il più efficiente e il meno costoso».

Insomma, l’in house è la regola e chi intende discostarsene può farlo legittimamente solo a patto che dimostri senza dubbio che sceglierà una modalità migliore sotto il profilo tecnico ed economicamente più conveniente.

«Non si può lasciare l’in house per soluzioni meno convenienti. – aggiunge Levorato, avvocato di professione – Il principio qui ribadito è talmente fondante e assorbente che il Tar non ha neppure esaminato gli altri motivi del nostro ricorso. Mancando le basi per svolgere una gara, ogni altro ragionamento aggiuntivo è superfluo. Per annullare l’atto basta che esso non sia in grado di convincere sull’eventuale convenienza della gara».