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Comunicati stampa

Il Giudice di Pace riconosce la tariffa come corrispettivo: è corretto applicare l'Iva in bolletta - 24 ottobre 2017

Un nuovo importante tassello nella questione dell'Iva in tariffa rifiuti: la tariffa applicata dal 2010 (la Tia 2) non è un tributo, ma invece è un corrispettivo per un servizio, su cui è legittimo applicare l'Iva. Lo dice la sentenza emessa nei giorni scorsi dal Giudice di Pace di Padova, rispondendo ad una richiesta di rimborso inoltrata da un gruppo di utenti di Vigonza contro Etra. Il Giudice ha acconsentito a dirimere la causa, dichiarando la propria competenza, considerandola lite tra privati (e anche per il valore in discussione) e non di carattere esclusivamente tributario. Ma la vera novità sta nella considerazione in merito alla natura della tariffa, elaborata nella sentenza: il Giudice infatti rileva che, mentre dal 2006 al 2010 la natura della Tia 1 non appare chiara, sull'adozione della Tia 2 nel 2010 interviene il decreto legislativo 78/10, che all'art. 14 comma 33 chiarisce il profilo della nuova tariffa, conferendole i caratteri del corrispettivo  di un servizio a tutti gli effetti di legge, e non di un tributo.

Se è vero – dice il Giudice - che “una notevole confusione regnava e a tutt'oggi regna almeno sotto alcuni aspetti in questo argomento”, bisogna comunque ritenere, a questo punto, che la vecchia Tia 1 non sia soggetta ad Iva, mentre al contrario si dovrà considerare una tariffa assoggettabile ad Iva la Tia 2. Questo anche secondo la circolare diramata dal dipartimento politiche fiscali del Ministero di Economia e Finanza in data 11.11.2010: “La Tia 2 – chiarisce il documento – è un'entrata patrimoniale soggetta ad Iva”. Insomma il decreto legge del maggio 2010, secondo il Giudice padovano, si pone assolutamente come una disposizione interpretativa. E tutto ciò concorda con la più recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 17113/2017, la quale ritiene che tutte le tariffe applicate sotto il nome di Tia abbiano natura corrispettiva solo a partire dal 31 maggio 2010: di conseguenza su tutte le fatture a partire da tale data l’Iva è giustamente applicata. Il Giudice di Pace ha quindi disposto solo parzialmente il rimborso richiesto, mentre, in ragione di una sentenza che, in proporzione, dà ragione ad entrambe le parti, ha disposto la compensazione delle spese di lite, che in parte dovranno essere assolte dagli utenti che hanno fatto ricorso al Giudice di Pace. Etra ha proposto ricorso presso la Commissione Tributaria per chiedere la restituzione dell’Iva indebitamente pretesa dall’Erario, relativa alla Tia 1, fino al 31 maggio 2010.