condividi
Comunicati stampa

"Giudice di Pace non competente in materia di Iva" il Tribunale di Padova dà ragione ad Etra - 22 febbraio 2017

Con una sentenza chiara che dà ragione alle istanze di Etra, il Tribunale di Padova mette un tassello fondamentale nella discussa questione dell'Iva sulla Tariffa rifiuti.  



Si tratta della causa, giunta al secondo grado di giudizio, presentata da un cittadino di Torreglia, cui il Giudice di Pace, nel 2014, aveva concesso un risarcimento per 138,52 euro. In quella fase, Etra si era costituita chiamando in causa per manleva l'Agenzia delle Entrate, ma il Giudice aveva stabilito solamente che Etra risarcisse l'equivalente dell'Iva versata sulla Tia, dichiarando invece la carenza di giurisdizione in ordine alla richiesta di Etra: decideva quindi di intervenire sul rapporto contribuente-gestore del servizio, ma non nei confronti dell’’Agenzia delle Entrate, nelle cui casse le somme erano già state depositate.



Etra ha impugnato tale sentenza, lamentandone il difetto di giurisdizione, sostenendo che il primo giudice fosse in difetto anche di competenza funzionale: non avrebbe potuto decidere sulla debenza o meno dell’IVA e comunque, ove il giudice avesse avuto competenza per intervenire sul risarcimento tra cittadino e gestore del servizio, allora avrebbe dovuto anche decidere sulla richiesta di manleva verso l’Agenzia delle Entrate, altrimenti non poteva decidere su nessuna delle due richieste.



Ieri la nuova sentenza, che riforma completamente quella di primo grado, accertando il difetto di giurisdizione del primo Giudice: secondo il Tribunale di Padova “il Giudice di Pace non aveva il potere di giudicare” sulla debenza o meno dell'Iva sulla Tia, trattandosi di una pronuncia di competenza del Giudice tributario e “mancando agli atti una decisione definitiva sul punto”.



Puntando il dito sull'assenza, ad oggi, di una chiara ed univoca normativa in materia, il Giudice del Tribunale ha sancito che “solo allorchè sia acclarato dal Giudice Tributario che l'Iva non sia applicabile sulla Tia, il contribuente potrà adire il Giudice Ordinario e chiederne l'eventuale rimborso” .

“Il Tribunale – commenta l'avvocato Andrea Levorato, Presidente del Consiglio di Gestione di Etra – fa chiarezza su una vicenda che sta creando molta confusione nei cittadini: con questa sentenza si definisce come la Commissione Tributaria sia l'organismo competente a giudicare sulla questione, per coinvolgere il vero soggetto esattore, ovvero l'Agenzia delle Entrate, nelle cui casse sono state versate le somme che eventualmente dovranno essere restituite”. Etra infatti, attualmente, non può disapplicare la normativa vigente, che prevede l'Iva sulla tariffa, altrimenti risulterebbe evasore fiscale.