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Comunicati stampa

ETRA NON DEVE RESTITUIRE L'IVA

Due sentenze del giudice di pace danno ragione alla multiutility

Con sentenze numero 1195 e 1196 depositate il 26 ottobre 2022, il Giudice di Pace di Padova ha rigettato la domanda di condanna alla restituzione dell'IVA sulla Tariffa Integrata Ambientale (cd TIA) promossa contro Etra da alcuni utenti del servizio d'igiene ambientale, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Celin.

Il Giudice accogliendo le ragioni di Etra ha stabilito che: «il fatto che la misurazione dei rifiuti non sia effettuata in modo puntuale, ma con tariffa che si compone di una parte fissa e di una variabile (elaborata sulla base di dati soggettivi richiesti ad ogni utente) non è elemento atto a far venire meno in sé il carattere privatistico della tariffa».

Sulla questione erano già intervenute le Sezioni Unite della Cassazione stabilendo che la tariffa ha natura privatistica ed è pertanto soggetta ad Iva.

Il Giudice ha condannato gli utenti alla refusione delle spese di lite a favore della Società.

«Sono due sentenze che, ancora una volta, danno ragione a Etra, al suo operato e che ribadiscono la natura privatistica della tariffa, per tale ragione soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Tale decisione, tra l’altro, è stata assunta dal Giudice di Pace di Padova in aderenza con quanto, nel medesimo senso, ha chiarito la Cassazione a Sezioni Unite nel 2020 – afferma il Presidente del Consiglio di Gestione di Etra, Flavio Frasson –. Teniamo presente, poi, che l’incasso dell’Iva non rappresenta certo per Etra un’entrata, posto che tale imposta viene regolarmente versata dalla Società allo Stato all’atto della bollettazione. Dunque, anche tenuto conto del pronunciamento dei giudici aditi e di quanto chiarito dalla Cassazione, si invitano gli utenti a proseguire nel regolare pagamento di tutto quanto addebitato da Etra in bolletta per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, inclusa ovviamente l’Iva, evitando di intraprendere azioni contro la Società per ottenere il rimborso di questa imposta. Tale modus procedendi, infatti, rischia di esporre gli utenti medesimi ad un aggravio di costi per rimborso delle spese di lite».